Il ramo della consulenza
nei servizi di architettura comprende i servizi di assistenza per la vendita e l’acquisto di abitazioni e/o attività commerciali, attraverso la quale si possano comprendere e capire alcuni aspetti che senza la dovuta formazioni possano sfuggire al cliente finale. Nella consulenza sull’acquisto e vendita si possono redigere anche delle perizie di parte sul valore secondo i parametri stabiliti dalle banche dati ufficiali e da sistemi di valutazione analitica e/o comparativa secondo i criteri estimativi della dottrina, meccanismo che potrebbe aiutare il venditore ed il compratore affinché si effettuino transazioni regolari e coerenti con il mercato immobiliare.
Lo studio fornisce anche consulenza tecnica di parte CTP e/o di ufficio CTU nel caso di contenziosi e citazioni in tribunale secondo le proprie competenze e conoscenze, ovvero quello che riguarda la stima di edifici, terreni, attività commerciali, ecc.
Tra le consulenze vengono forniti anche i servizi per la redazione di successioni post mortem, consulenze per stipula di atti notarili.
Altro servizio che fornisce lo studio é quello dedicato alle attività commerciali, turistiche e ricettive, che sarebbe tutta la documentazione necessaria all’avvio dell’attività, con la redazione della NOIS e della SCIA per l’apertura, modifica, trasformazione ed eventualmente cessazione di una attività commerciale, turistica e ricettiva.
I NOSTRI SERVIZI
Consulenze
Sicurezza
L’articolo 91 del D.L. 81/08 definisce precisamente gli obblighi e gli elaborati da definire in fase di progettazione per la sicurezza da parte del coordinatore per la progettazione attraverso il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Art. 91. (Obblighi del coordinatore per la progettazione)
– 1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
• a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
• b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ndr)”.
Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed é messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Art. 136 D.L. 81/2008.
“a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC ndr) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS, redatto dai datori di lavoro, dai dirigenti o dai preposti delle ditte esecutrici), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, e il fascicolo (caratteristiche dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b – vedi pagina del nostro sito dedicata al Coordinatore sicurezza progettazione), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”.
Oltre ad avere funzioni estremamente mirate e destinate alla costruzione, alla pratica del lavoro in senso stretto, ricopre anche ruoli per quanto riguarda le parti sociali, in accordo con il RLS. In particolare, durante i lavori:
“d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere”.